Articolo 1
Denominazione e Durata
Denominazione e Durata
E' costituita una Associazione sportiva e culturale avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata:
"OFFICINA ZONE UMANE - ONLUS"
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.Articolo 2
Sede
Sede
L'Associazione ha sede legale in Monteleone Sabino (Rieti), Largo Moricone n. 1.
Articolo 3
Scopo Sociale
Scopo Sociale
L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro; si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di utilità e solidarietà sociale.
Scopo dell'Associazione é quello di:
A tal fine l'Associazione potrà organizzare e gestire laboratori (in accordo con le autorità locali) aperti agli abitanti delle Comunità, che potranno partecipare a stages, corsi di formazione professionale, riunioni e corsi riguardanti le varie discipline inerenti le professioni dei soci, che comprendono: fotografia, grafica, arti grafiche e tipografiche, informatica, web engineering, cinematografia, riprese video, montaggio video e cinema di animazione, design, arte applicata, scultura, architettura, restauro, musica, teatro, danza, scenografia, scrittura, organizzazione e gestione eventi, di cui saranno responsabili i soci stessi.
Inoltre l'Associazione, svolgendo le attività sociali ed a completamento delle stesse, tutelerà la cultura del territorio, in particolare gli aspetti caratteristici della cultura locale, folkloristici, gastronomici, l'ambiente, le bellezze naturali, storiche, archeologiche e artistiche, promuovendo così il territorio stesso.
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà:
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art. 10, comma 2), tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie saranno dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione potrà infine compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, purché nei limiti consentiti dalla legge, ed in particolare potrà accedere a contributi ed agevolazioni previsti da disposizioni di legge emanate e/o emanande, concludere contratti con artisti, tecnici, trainers, professionisti e/o con le associazioni o gli enti che li rappresentano, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aziende, società e associazioni.
L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla sua costituzione alla competente Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle Finanze.
Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.
Tutti gli Associati dovranno avere e mantenere una irreprensibile condotta morale e civile.
Articolo 4
Patrimonio ed entrate della ONLUS
Patrimonio ed entrate della ONLUS
Il patrimonio della ONLUS è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione che devono obbligatoriamente essere portati ad incremento del patrimonio associativo e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
La ONLUS nasce senza patrimonio sociale iniziale.
Articolo 5
Soci
Soci
Possono essere associati della ONLUS le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, siano essi cittadini italiani o stranieri, gli enti, le persone giuridiche e le istituzioni pubbliche e/o private i cui scopi e finalità non siano in contrasto con lo spirito della ONLUS.
Sulla domanda di ammissione dei nuovi associati decide il Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti al versamento della quota di iscrizione, all'atto dell'ammissione, ovvero al pagamento della quota associativa annuale, nella misura, con le modalità e nei termini che pure verranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale dell'Associazione.
Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di utilizzare le strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
La qualità di associato si perde per dimissioni e morosità nonché per violazione dei principi espressi nel presente statuto; la morosità e la violazione vengono accertate e sanzionate dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile, salvo che per causa di morte, e non rivalutabile.
Tutti gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto e le altre disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione, hanno diritto a partecipare, con diritto di voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile, alle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, e possono essere eletti alle cariche sociali.
Possono essere ammessi in qualità di associati onorari le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo, gli enti pubblici e privati nonché le società che contribuiranno a sostenere l'attività dell'Associazione.
Articolo 6
Organi Sociali
Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
Articolo 7
L'Assemblea
L'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli associati; possono intervenire all'Assemblea anche gli associati onorari, se invitati.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delibera sulle modifiche al presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa, approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, comunque determinata conformemente agli scopi associativi, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due associati o di almeno un consigliere, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tramite lettera raccomandata A.R..
L'avviso di convocazione deve essere inoltrato al domicilio di ciascun associato non meno di otto giorni prima della data stabilita, indicando il giorno, l'ora, il luogo della adunanza e l'ordine degli argomenti da trattare.
La convocazione può anche avvenire per affissione nella sede dell'Associazione non meno di dieci giorni prima della data stabilita.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti; l'Assemblea non convocata è valida quando siano intervenuti tutti gli associati aventi diritto al voto.
In ogni caso l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 8
Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto esclusivamente da associati scelti dall'Assemblea, in un numero variabile da cinque a nove.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
b) l'ammissione all'Associazione dei nuovi associati;
c) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Presidente
Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è designato dal Consiglio stesso ove a ciò non abbia espressamente provveduto l'Assemblea all'atto della nomina dei componenti di esso.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano la firma sociale e la rappresentanza legale l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Articolo 10
Bilancio - Avanzi di gestione
Bilancio - Avanzi di gestione
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di tutti gli associati; può inoltre redigere un bilancio preventivo.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano gli stessi scopi o facciano parte di una medesima struttura organizzativa a livello nazionale o regionale.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 11
Scioglimento
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano gli stessi scopi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Articolo 12
Controversie
Controversie
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione, nascente dall'interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto o comunque connessa o conseguente alla qualità di associato o ai diritti ad essa relativi, sarà demandata ad un Collegio Arbitrale che pronuncerà ritualmente e secondo diritto. Il Collegio sarà composto di tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.
Gli arbitri giudicheranno entro novanta giorni.
Articolo 13
Norme di rinvio
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazioni private e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.




